| |
La produzione
e la commercializzazione del sale alimentare sono disciplinate
dal D.M. 31.1.1997 n° 106.
Il
sale alimentare deve corrispondere ai seguenti requisiti:
a) contenere non meno del 97%,
calcolato sulla sostanza secca, di cloruro di sodio;
b) contenere non più dello 0,5%, calcolato sulla sostanza
secca, di sostanze insolubili in acqua;
c) contenere non più dello 0,3%, calcolato sulla sostanza
secca, di sostanze insolubili in acido cloridrico 0,1 M;
d) non contenere contaminanti in quantità tale da costituire
pericolo per la salute del consumatore.
In particolare per i seguenti
contaminanti non possono essere superate le quantità
sotto riportate:
· arsenico non più
di 0,5 mg/Kg, espresso come As;
· rame non più di 2 mg/Kg, espresso come Pb;
· cadmio non più di 0,5 mg/Kg, espresso come
Cd;
· mercurio non più di 0,1 mg/Kg, espresso come
Hg.
Il sale alimentare può
contenere come costituenti secondari naturali, in quantità
variabili in funzione dell'origine e del metodo di produzione,
solfati, carbonati e bromuri di calcio, di potassio, di magnesio
e di sodio, nonché cloruri di calcio, potassio e magnesio
(D.M. 31.1.1997, art. 3 commi 1 e 2).
Riferimenti
legislativi e normativi
DM 106 DEL 31/01/1997
DM 255 DEL 01/08/1990
DLGS 152 DEL 11/05/1999
CODEX ALIMENTARIUS STAN 150-1985
DL 155 DEL 26/05/1997
|